Art. 13.

      1. L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva le attività che la legge gli attribuisce nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale è addetto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
      2. Sono altresì attribuzioni degli ufficiali giudiziari:

          a) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

          b) redigere verbali di constatazione nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali e anche relativi alla ricognizione

 

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od accertamento dello stato dei luoghi e delle cose;

          c) redigere atti di asseverazione e dichiarazione giurate;

          d) rilasciare copie ed estratti di documenti del proprio ufficio o ad esso esibiti e di libri commerciali, fatta salva la facoltà dell'autorità presso cui se ne fa uso di richiedere l'esibizione degli originali;

          e) redigere verbali di inventario ai sensi dell'articolo 769 del codice di procedura civile;

          f) redigere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, l'apposizione e la rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali ed i relativi verbali di inventario;

          g) autenticare le sottoscrizioni, ad esclusione di quelle che comportano un'attività negoziale;

          h) provvedere alla vendita, anche in qualità di commissionario ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile, dei beni pignorati e provvedere alla vendita dei beni di cui:

              1) all'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

              2) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

              3) al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

              4) agli articoli 659, 1066 e 1068 del codice della navigazione;

              5) al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni;

              6) al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni;

              7) agli articoli 1515, 1516 e 2797 del codice civile.

 

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